| Intercettazione |
| Art.: |
266 e segg. c.p.p. |
| Ramo del diritto processuale: |
Penale |
| Motivo: |
Gravi indizi di reato e assoluta indispensabilità dell'intercettazione per il proseguimento delle indagini, per i delitti delineati dall'art. 266 e alle condizioni dell'art. 103 comma 5° |
| Requisiti formali: |
Decreto motivato del PM dopo autorizzazione del GIP[1] |
| Organo competente: |
PM e Polizia giudiziaria |
| Si invita a seguire lo schema del Progetto Wikilex |
L'intercettazione nel diritto processuale penale italiano è un mezzo di ricerca della prova tipico, in quanto previsto e disciplinato dall'art. 266 e seguenti del codice di procedura penale.
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« 1. L-intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita (226 coord.) nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell-ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell-art. 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell-art. 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria (594 c.p.), minaccia (612 c.p.), molestia o disturbo alle persone (660 c.p.) col mezzo del telefono.
f-bis) delitti previsti dall-articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale.
2. Negli stessi casi è consentita l-intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall-art. 614 c.p., l-intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l-attività criminosa. » |
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Essa consiste nell'attività diretta a captare comunicazioni e conversazioni, nonché flussi di comunicazioni informatiche o telematiche mediante strumenti della tecnica. L'intercettazione tende a limitare gravemente alcune importanti libertà costituzionali, fra cui la libertà di comunicazione del pensiero (art. 15 Cost) e la libertà domiciliare (art. 14 Cost), per cui sono dettate particolari norme procedurali volte a garantire la legittimità formale e sostanziale dell'attività. Nella materia delle intercettazioni vige la riserva di legge e la riserva di giurisdizione, in quanto previste espressamente dalla Costituzione. Il codice di procedura penale prevede dei limiti e dei presupposti e una disciplina procedimentale molto rigorosa.
Limiti e presupposti
L'intercettazione è mezzo di ricerca della prova che può essere adoperato solamente in procedimenti relativi a determinati reati previsti dall'art. 266 (fra cui quelli di ingiuria, minaccia, usura, abuso di informazioni privilegiate...). Oltre al presupposti oggettivo del reato per cui si procede, è necessario che sussistano gli ulteriori presupposti oggettivi dei gravi indizi di reato e della assoluta indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini.
Procedimento per l'utilizzazione
Di regola l'intercettazione è autorizzata dal giudice per indagini preliminari con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio ai fini della prosecuzione delle indagini, è lo stesso pubblico ministero a disporre l'intercettazione con decreto motivato, salvo la necessità della convalida dell'atto entro 48 ore dal giudice per le indagini preliminari (la convalida è necessaria perché così statuisce la Costituzione prevedendo una riserva di giurisdizione). In caso di mancata convalida l'intercettazione non può essere proseguita ed i risultati acquisiti non possono essere utilizzati.
Trascrizione dei risultati dell'intercettazione
Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. Al termine dell'attività di intercettazione verbali e registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro 5 giorni dalla conclusione dell'attività va effettuato il deposito degli stessi con in allegato gli atti di disposizione e di convalida. Gli atti sono a disposizione dei difensori e delle parti. Il giudice dispone infine l'acquisizione delle conversazioni e dei flussi di comunicazioni informatiche e telematiche indicate dalle parti che non appaiono manifestamente irrilevanti, e procede anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione.
Oneri dell'intercettazione
Le spese sostenute per l'acquisto della tecnologia d'intercettazione (hardware e software), la predisposizione emanutenzione della rete alle intercettazioni sono parzialmente caricate nel bilancio degli Stati UE, e gli operatori di telefonia chiedono una maggiore copertura dei costi, pena l'attribuzione dell'onere ai clienti con degli aumenti tariffari.
La consulenza per la loro installazione e supporto operativo, l'impegno di risorse sostenuto dall'operatore telefonico per la redazione dei tabulati e delle intercettazioni, vengono sommati alle spese processuali e ribaltati a carico dell'imputato, nel caso in cui perda la causa e sia dichiarato colpevole.
Tecniche per l'intercettazione
Le forze di polizia, che eseguono su incarico del pubblico ministero le attività di intercettazione, hanno a disposizione diverse tecniche. La più utilizzata in termini numerici è l-intercettazione telefonica, che quasi sempre viene eseguita con il supporto delle strutture tecnologiche ed organizzative predisposte dagli operatori telefonici. Le linee telefoniche obiettivo dell-indagine vengono deviate ad un server della procura della repubblica da cui è partita la richiesta, normalmente protette con sistemi di cifratura, ed in maniera completamente trasparente all-utilizzatore.
L-ETSI, organismo che si fa carico di gestire lo standard GSM, raccomanda anche uno standard per i sistemi telefonici destinati alle intercettazioni legali, per i quali si è sviluppata negli anni un-industria relativa.
In funzione di alcuni vincoli, fra cui la segretezza delle indagini, l-utilizzo o meno del telefono come mezzo di comunicazione da parte dell-indagato, l-impiego di contromisure contro le intercettazioni, gli investigatori impiegano anche altre tecniche. Fra queste, le intercettazioni ambientali e le intercettazioni informatiche.
Le intercettazioni ambientali sono realizzate principalmente con l-impiego di microspie e telecamere nascoste, mentre le intercettazioni informatiche sono ad oggi utilizzate in relativamente pochi casi specifici.
Note
- ^ In casi di urgenza il PM può disporre immediatamente con decreto motivato l'inizio dell'intercettazione e chiedere successivamente, ma entro 24 ore, l'autorizzazione del GIP: in caso contrario l'intercettazione deve essere interrotta e gli elementi acquisiti sono inutilizzabili (art.267).
Voci correlate
Collegamenti esterni
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